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Notiziario Settembre 2008

TRASPORTO "AMATORIALE" DI UCCELLI E AVICOLI

Con due note di analogo contenuto, la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario è intervenuta sul trasporto animale in relazione all'assenza di finalità economica e a quanto previsto dal Regolamento Europeo 1/2005. Una nota riguarda gli uccelli d'affezione, da gabbia e da voliera di allevatori amatoriali, l'altra il trasporto di avicoli sempre in ambito di allevamento amatoriale.
Rispondendo alla Federazione Ornicoltori Italiani e alla Federazione italiana associazioni avicole, la Direzione ministeriale precisa che il trasporto di uccelli e delle razze avicole effettuato dagli allevatori amatoriali sia in maniera diretta che attraverso i trasporti collettivi curati dalle singole associazioni o dalle federazioni per raggiungere i luoghi delle manifestazioni sportive o le esposizioni didattico culturali non divulgative non ricade nell'ambito di applicazione del regolamento europeo 1/2005. Le federazioni in questione hanno inoltre finalità non lucrative e di utilità sociale che concorrono all'esclusione dal campo di applicazione.
La Direzione premette che il concetto di "finalità economica del trasporto" non ha ancora trovato in ambito europeo una interpretazione univoca tale da poter chiaramente individuare tutte quelle circostanze pratiche del trasporto di animali vivi che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento 1/2005. Infatti, secondo il parere della direzione ministeriale l'obiettivo principale del legislatore europeo è quello di disciplinare la protezione degli animali durante il trasporto effettuato da persone od enti come attività economicamente prevalente o comunque come attività accessoria dell'attività principale dell'impresa. Tuttavia il trasporto di animali vivi ricade nel principio generale espresso dal Regolamento secondo il quale "nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili". Nel ricordarlo, la Direzione ministeriale aggiunge che FOI e FIAV sono tenute a fare "un'adeguata formazione ai propri iscritti su aspetti inerenti il rispetto di regole basilari di benessere animale, elementi di fisiologia, di etologia, di accadimento e cure di emergenza degli avicoli trasportati, onde evitare che gli animali trasportati per fini non commerciali subiscano disagi superiori a quelli trasportati per fini diversi".

Riportiamo il documento integrale con un commento, considerata la particolare importanza del tema e l’efficacia della decisione assunta dal Ministero.

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Si sottolineano i seguenti punti chiave:

  1. si prende in considerazione l’applicazione del Regolamento (CE) n.1/2005 specificamente «al trasporto degli uccelli d’af fezione, da gabbia e da voliera di allevatori amatoriali», cioè esattamente l’ambito degli associati a FOI. Non siamo più mescolati con le galline e le anatre.. E’ la prima volta che si entra in tale specificità ed ora non dovrebbero esserci più dubbi di alcun genere sulla non applicabilità ai nostri uccelli;
  2. La conclusione:»..si ritiene che il trasporto di animali effettuato per attività amatoriali, hobbistiche, sportive, ludiche, didattico-culturali, non debba ricadere nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n.° 1/2005…» è chiara, netta e non lascia adito a dubbi: chi svolge le tipiche attività sportive di allevamento amatoriale non è soggetto- per il trasporto- al Regolamento citato. E’ un primo riconoscimento «ufficiale» che crea un utile precedente anche a proposito delle ipotesi fiscali. n E’ però bene precisare che chi «va oltre», ad es. raccoglie significative quantità d’uccelli da altri allevatori e li va a commercializzare per proprio conto, in qualunque luogo e modo, rischia di non rientrare più nell’ambito sportivo, con tutto ciò che ne segue sul piano non solo del trasporto ma anche fiscale.
  3. Viene riconosciuta la figura , il ruolo e l’attività dei «convogliatori», come utile per lo svolgimento delle finalità statutarie non lucrative di FOI e degli associati. Pertanto, chi «convoglia» soggetti di altri allevatori ed indipendentemente dalla quantità svolge attività non commerciale ed il trasporto così effettuato non ricade sotto le prescrizioni del Regolamento (CE) n.° 1/2005. E’ appena il caso di dire quanto sia importante per il Movimento ornitologico nazionale ed internazionale questo riconoscimento. Ricordo che c’era chi teorizzava, interpretando un Regolamento (CE) relativo a cani, gatti e furetti, che era applicabile anche agli uccelli, e quindi il trasporto al seguito del viaggiatore di oltre 4 uccelli implicava automaticamente l’applicazione di tutte le norme previste per il commercio. Sarebbe stata la fine del nostro hobby!
  4. L’ultimo capoverso è chiaro ed invita gli allevatori, gli amatori e la Federazione nella quale sono federati a dare un concreto contributo a tutelare il benessere degli animali.
  5. Non sono necessari né corsi né autoveicoli speciali per il trasporto dei nostri uccelli, se effettuato nell’ambito amatoriale.

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