L'Informatore Alato

Novembre 2003, gli Articoli on WEB:


ASSEMBLEA GIUDICI: QUALCOSA NON VA...
di Giuliano Motta

Mi ero astenuto dal commentare le opinioni del Segretario F.O.I., in replica al mio intervento sulla sua perla dei mese d'aprile, sentendomi in debito con lui e con i lettori per l'impedimento impostomi nel non poter ribattere le argomentazioni sostenute che, personalizzando lo scontro, eludevano le motivazioni e le tesi sostenute nel mio scritto. Ma ecco prontamente ripresentarsi l'occasione per approfondire la tematica a sostegno delle mie posizioni, che portarono alla decisione d'abbandonare i comportamenti e le persone con le quali non ci si trova più sulla stessa fre-quenza d'onda di pensiero sulla conduzione federale. L'occasione si presenta all'Assemblea Giudici consumatasi il 14.settembre.u.s. Il contendere è la nuova disposizione ai Giudici nell'astenersi dal considerare motivo perseguibile dall'articolo 20 del Regolamento Generale Mostre i soggetti in possesso di due anelli con diverso RNA. I Giudici dovranno considerare l'esemplare "non giudicabile", classificandolo semplicemente nel settore dei "soggetti con segno di riconoscimento", astenendosi dal verbalizzare l'infrazione come richiesto dal regolamento in vigore. Alle domande di chiarimenti venne fornita la giustificazione che la decisione è del C.d.F. e l'Ordine dei Giudici deve attenersi al comando impartito dall'Organo Esecutivo della Federazione. Per i Giudici dunque, nessun problema operativo e sono sicuro che l'ordine verrà eseguito senza nessuna perplessità ed astensione, io stesso mi atterrò a quanto comandato dall'Organo Tecnico che mi amministra nelle funzioni di giudizio. Per il Diritto e il Regolamento, da tesserato F.O.I., qualche obiezione può essere fatta! Nel complesso associativo i partecipanti accettano la convivenza sulla base di un contratto e nel caso di una Federazione il contratto è rappresentato dallo Statuto e dai Regolamenti. Per aderirvi viene richiesta l'accettazione all'atto dell'iscrizione (articolo 8 dello statuto), con l'impegno a rispettare le regole e la loro amministrazione da parte degli Organismi in essi contemplati dove, ad ognuno, viene elencata e stabilita la propria competenza. Un Organismo Esecutivo viene inoltre eletto quale garante e controllore del rispetto delle regole e delle competenze, attribuendogli anche facoltà sanzionatorie su chi non le rispetta o non si attiene ai propri compiti. A parte il fatto che le regole devono essere conosciute da tutti e le loro eventuali modifiche devono essere approvate da chi ha la competenza regolamentare in materia, successivamente divulgate per essere rispettate da tutte le parti chiamate in causa nelle attività, rimane comunque la diversità che se non rispettati i dettati regolamentari si consumano irregolarità che creano altre irregolarità, in modo particolare quando si toccano competenze ed attività amministrate da altri rimasti disinformati. Ora, sulla direttiva in esame, ci troviamo davanti, a mio parere, ad una prevaricazione di competenza che innesca una miriade di problematiche. Vediamo:
  1. Non trovo nessuna regola che delega il C.d.F. alle modifiche del R.G.M.
    La sua competenza si limita ai regolamenti interni (articolo 33 del R.O.﷓ compiti delegabili) e il R.G.M. non è un regolamento interno ma di competenza dell'Organo Sovrano: l'Assemblea Generale delle Associazioni. (articolo 83 dello stesso R.G.M.)
    La modifica in esame inoltre non è contemplabile fra le motivazioni di carattere tecnico, né d'adattamento alle regole d'Organismi superiori, poiché tratta una materia amministrativa ed organizzativa.
  2. L'articolo 20 è stato voluto dalle Associazioni, discusso e deliberato dall'Assemblea Generale di Rimini dei 1993 nella sua integrale descrizione e indicazioni, divulgato dalla Federazione con circolare 06/93 del 24﷓06﷓93.
    L'attribuzione di comportamento doloso agli allevatori che presentano soggetti con due anelli di diverso RNA è dell'Organo Sovrano e solo la stessa competenza può variarne il valore.
  3. Lo stesso articolo 31 del R.G.M. riserva la partecipazione esclusiva ad allevatori e soggetti "... del proprio allevamento e con il proprio RNA".
    E' sicuramente dubbiosa e non precisabile per l'articolo 31 la provenienza, ma la dolosità dell'avvenimento con due anelli di diverso RNA è sicura!
    L'eventualità e l'accertamento di presunta buona fede derivata da allevatori congiunti che condividono l'allevamento è una competenza da "disciplinare" e non certo d'altri organismi.
L'escamotage del C.d.F., comandando un comportamento operativo ai Giudici in contrasto col deliberato dell'Assemblea Generale è, a mio avviso, una violazione statutaria di primaria gravità. L'inacettabilità dell'iniziativa è sottolineata dal tentativo di mortificare, se non usurpare, le prerogative dell'Organo Sovrano della Federazione, annullando di fatto la competenza statutaria riservata alla maggioranza delle Associazioni riunite in Assemblea, che vincolano tutti gli Organi della Federazione; C.d.F. compreso (articolo 14 dello Statuto).
Ferma restando l'importanza del principio sopra descritto, il metodo utilizzato è quantomeno claudicante ed incompleto.
L'indicazione limitata ai Giudici, senza nessuna comunicazione ufficiale alle parti coinvolte nelle operatività legate alle manifestazioni, crea numerose contraddizioni. L'esempio è di una banalità disarmante.
Un giudice rifiuta il giudizio secondo il comando ricevuto. Il Comitato Organizzatore si predispone ai suoi compiti e, all'oscuro della sopravvenuta variazione, si attiva per la verbalizzazione del fatto: con tanto di regolamento alla mano è costretto ad applicare l'articolo 20 che, guarda caso, coinvolge il Giudice di competenza e il Presidente di Giuria.
A questo punto possono succedere tre tipi di comportamenti:
  • I Giudici si attengono al comando ricevuto e si astengono dal collaborare con il Comitato Organizzatore, il quale potrà contestarne l’operato e verbalizzare il mancato rispetto del R.G.M.
  • I Giudici collaborano con il Comitato Organizzatore in rispetto del dettato regolamentare, vanificando il comando ricevuto dal Presidente dell'Ordine cadendo, a loro volta, in un'infrazione al proprio regolamento interno.
  • I contrasti rilevati, sia pur verbalizzati, non procedono secondo quanto richiesto dalle regole e naufragano in un limbo senza fine, trattenuti da volontà in contrasto con le regole in essere.

In sintesi: il caos e l'anarchia!

Consiglierei all'Organo Esecutivo il ritiro dell'indicazione ai Giudici.
Se le sue proposte sono supportate da concrete ragioni, seguire il regolamento e sottoporle all'attenzione dell'Assemblea Generale per l'eventuale modifica all'articolo in esame, come richiesto dalle normative.
Il parere e la volontà dell'Assemblea sono vincolanti, ed è solo l’Assemblea che ha la competenza in materia; rispettiamola!
Alla luce della lettura dei regolamenti e da un'analisi legale, contro la direttiva è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri con ampi spazi di successo da parte delle Associazioni.
La peggiore analisi è quella di verificare che il non rispetto delle regole viene perpetrato da chi dovrebbe farle rispettare, e senza un corretto, sicuro e imparziale controllo dei contratti federali, la convivenza associativa diventa molto difficile, se non turbolenta.
La sfiducia dunque, diventa d'obbligo!
Così come indicai chiaramente nelle motivazioni per la mia rinuncia alla continuazione dell'incarico in seno al C.d.F..
Ecco spiegato uno dei motivi delle mie dimissioni.

Torna all'indice


Copyright © 1999-2003 by A.O.M., All rights reserved.
Webmaster: Angelo Fumagalli  

 
Home A.O.M.
Informatore Alato
Mostra Ornitologica
Pre-Cove
Notiziario
WorldLingo - Translation, Localization, Globalization WorldLingoTMClick for translation